«Family Act ».
Il «Family Act», è un disegno di legge sostanzialmente legato alla legge di bilancio per il 2020.
Si occupa, nello specifico, di intervenire a favore della realizzazione di «misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia».
Consta di «otto articoli», così denominati:
- Articolo 1 : Oggetto e principi e criteri direttivi;
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- Articolo 2 : Delega al governo per l’Istituzione dell’assegno universale;
- Articolo 3: Delega al governo per il riordino delle misure di sostegno all’educazione dei figli e delle figlie;
- Articolo 4 : Delega al governo per la disciplina dei congedi parentali e di paternità;
- Articolo 5 : Delega al governo per incentivare il lavoro delle madri e l’armonizzazione dei tempi;
- Articolo 6: Delega al governo per incentivare l’autonomia e il protagonismo giovanile;
- Articolo 7 : Procedimento per l’adozione dei decreti legislativi;
- Articolo 8 : Disposizioni finanziarie.
«Misure» e «criteri direttivi».
Le «misure» del disegno di legge, sono così riassumibili :
- Sostenere la «genitorialità» e la «funzione sociale» ed «educativa» delle famiglie;
- Contrastare la «denatalità»;
- Valorizzare la crescita armoniosa delle bambine;
- Valorizzare la crescita armoniosa dei bambini;
- Valorizzare la crescita armoniosa dei giovani;
- Favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile.
I «criteri direttivi», sono i seguenti :
- Assicurare l’applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figlie e figli, secondo criteri di progressività, basati sull’applicazione di indicatori della situazione economica, tenendo conto del numero di figli e figlie a proprio carico;
- Promuovere la parità di genere all’interno dei nuclei familiari, favorendo l’occupazione femminile, anche attraverso la predisposizione di modelli di lavoro agile o flessibile volti ad armonizzare i tempi familiari di lavoro, e incentivare il lavoro del secondo percettore di reddito;
- Affermare il valore sociale di attività educative e di apprendimento, anche non formale, dei figli, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dall’imponibile o detrazioni dall’imposta sul reddito delle spese sostenute dalle famiglie, ovvero attraverso la messa a disposizione di un credito o di una somma di denaro vincolata allo scopo;
- Prevedere l’introduzione di misure organizzative, di comunicazione e semplificazione che favoriscano l’accesso delle famiglie ai servizi offerti e la individuazione dei medesimi.
Assegno «universale»; «congedo parentale» e di «paternità».
L’istituzione dell’«assegno universale» con finalità di sostegno economico per le figlie e i figli a carico, s’informa sui seguenti principi e/o disposizioni e/o misure, ovvero:
- in qualità di beneficio economico da attribuirsi ai nuclei familiari;
- ad un importo minimo precostituito o pre-calcolato, si aggiunge matematicamente una quota ulteriore variabile, e proporzionata all’indice valoriale denominato ISEE, ovvero, relazionato alle situazioni economiche equivalenti, sancendo in tali termini una predisposta costituzionale «equità», o «parità sociale», equitativamente o equivalentemente così distribuita;
- è corrisposto «mensilmente», attraverso l’apposito riconoscimento di un c.d. credito di compensazione per debito da imposta.
Il «congedo parentale», a misura di tale decreto, si articolerà nel seguente modo:
- attraverso modalità flessibili proporzionate alle esigenze del datore di lavoro, seguendo le forme sancite nella contrattazione collettiva di settore, e sottoscritta dai sindacati più rappresentativi sul piano nazionale;
- attraverso il diritto genitoriale di usufruire di un permesso retribuito pari a 5 ore nell’arco di dodici mesi solari, per favorire l’attiva partecipazione genitoriale al percorso formativo di figli e figlie;
- attraverso la determinazione di un periodo minimo non inferiore ai due mesi, di congedo parentale, non cedibile all’altro genitore, per ciascun figlio.
Il «congedo di paternità», sostanzialmente, si articola nel seguente modo:
- con la previsione di un periodo di congedo obbligatorio, non inferiore ai dieci giorni lavorativi, per il padre lavoratore, nei primi mesi di nascita della figlia, o del figlio;
- con un diritto di congedo che sia concesso a prescindere dallo stato civile, o di famiglia del genitore lavoratore;
- con un diritto di congedo non subordinato all’anzianità lavorativa, o di servizio;
- con la predisposizione del lavoratore a usufruire di tale tipicità di congedo di paternità, fornendo al proprio datore di lavoro un ragionevole tempo di preavviso;
- garantendo alla pubblica amministrazione e al settore privato l’usufrutto di tale congedo di paternità in termini paritari;
- con disposizione per decreto dell’estensione di tali misure altresì ai lavoratori autonomi.
Misure finanziarie.
A livello finanziario, sono previste:
- detrazioni fiscali per i figli minori a carico genitoriale;
- l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori a carico genitoriale;
- predisposti assegni familiari;
- assegno di natalità;
- premio di nascita;
- un buono per il pagamento di rette per frequenza di asili nido e di altri servizi legati all’infanzia;
- un predisposto fondo a sostegno alla natalità.
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