«GAMING: SANZIONAMENTO CIVILE NEL MANCATO ADEMPIMENTO DELLA CONTABILIZZAZIONE DELLE VINCITE»
Avv. Roberta Belli
Dr.ssa Lucia D’Angelo
INDICE: 1)L’illiceità civile. 2)La sanzione pecuniaria. 3)Il pagamento della sanzione pecuniaria. GIURISPRUDENZA: – Cass. Civ. Sez. U, n. 14697/2019. –D.Lgs. n. 7/2016.
1. L’illiceità civile.
Una «illiceità», è qualcosa che viola il rispetto, o, la corretta applicazione di una norma di legge. Può rivelarsi di natura «civile», nel caso in cui, l’illecito rilevabile, crei a livello giudiziale, il perseguimento di un’azione che sia contraria alle norme codicistiche, e legislative, di natura «civile».
Un caso che possa venirci in aiuto, in argomento, in materia di lesione, o violazione, da imputarsi a una insufficiente amministrazione autonoma nella gestione del gioco lecito, è certamente quello evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione Civile, il 29 maggio 2019, attraverso la sentenza n. 14697.
La Suprema Corte, attraverso tale pronuncia, rigetta, un ricorso, in tema di mancata contabilizzazione delle vincite, unitamente, a somme giocate, al prelievo erariale unico, e alla trasmissione delle relative informazioni al sistema centrale unico dei Monopoli di Stato. 2.La sanzione pecuniaria. La sensibile violazione di natura civile, riportata nel paragrafo precedente, comporta, un risarcimento di natura pecuniaria, relativamente alle somme non dichiarate.
2. La sanzione pecuniaria.
Una sanzione, che, per legge,1 nel caso giudiziale evidenziato, va certamente proporzionata alla gravità della violazione, alla reiterazione dell’illecito, all’arricchimento del soggetto responsabile, alla personalità dell’agente. Le conclusioni della Suprema Corte in caso di simile violazione, evidenziano, peraltro, l’attribuzione di una colpa grave nella ritardata, o, omessa, presentazione del rendimento contabile e della disponibilità dei dati.
3.Il pagamento della sanzione pecuniaria.
La legge,2 prevede che, il pagamento di una sanzione pecuniaria, possa essere effettuato in rate mensili, o in un’unica soluzione. Un obbligo, questo, che non è trasmissibile agli eredi.
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1Nello specifico, il riferimento è al paragrafo n.5, presente nel Capo II, del Decreto Legislativo n. 7/2016.2Si faccia, riferimento al paragrafo n.9, presente nel Capo II, del Decreto Legislativo n. 7/2016.
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